RESPONSABILE: Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone
REFERENTI: Ceschia Claudio
Azzola Cristina
ORARI:
RECAPITI: Tel: 0432/790045 - 0104 0101
E-mail: commercio@com-nimis.regione.fvg.it
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294 K |
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143 K |
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380 K |
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63 K |
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253 K |
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213 K |
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331 K |
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100 K |
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28 K |
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82 K |
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494 K |
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2.0 M |
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1.4 M |
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261 K |
La manifestazione temporanea è uno spettacolo pubblico avente una durata ridotta, che può essere svolta in un locale pubblico od in un luogo all'aperto, caratterizzata dalla presenza di un numero notevole di persone.
La legge prevede che per tutelare l'incolumità e la sicurezza delle persone una Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo (provinciale o comunale) verifichi le condizioni di sicureza della manifestazione. In particolare sono soggette alla verifica della Commione di Vigilanza di pubblico spettacolo:
Ad esempio:
- trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar o edifici storici;
- convegni o conferenze svolti in aula magna scolastica, in palestre etc;
- concerti, trattenimenti danzanti, mostre svolte in scuole, alberghi, edifici industrialii etc.
Ad esempio:
- sagre
- concerti
- mostre e fiere
- manifestazioni sportive
- spettacoli pirotecnici
- circhi, spettacoli ambulanti, luna - park.
Le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto, nei quali è possibile l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie non sono soggette alle verifiche della Commissione. In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti, purchè di altezza non superiore a 0,8 m., o l'uso di attrezzature elettriche purchè installate in aree non accessibili al pubblico.
Di seguito vengono indicati i requisiti minimi riguardo gli aspetti tecnici della sicurezza, della prevenzione incendi, dell'impiantistica ed igienico sanitari, per consentire la verifica dell'agibilità e l'ottenimento del parere favorevole ai sensi dell'art. 80 el T.U.L.P.S. da parte della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
1. Presentare, almeno 30 giorni prima della manifestazione, la domanda di autorizzazione di cui all'art 68 del T.U.L.P.S. ( domanda di rilascio autorizzazione per pubblico trattenimento);
2. allegare una documentazione tecnico - illustrativa atta a garantire la corretta realizzazione delle opere e degli impianti, i requisiti di sicurezza degli stessi, la certficazione di conformità di strutture e materiali, gli aspetti igienico sanitari e la gestione della sicurezza, per permettere alla Commissione una verifica tecnica della manifestazione. La documentazione tecnico illustrativa dovrà essere costituita da relazione tecnica, relazione impianto elettrico e rispettivi elaborati grafici (tavola impianti elettrici, tavola sicurezza e prevenzione incendi);
3. la commissione esamina la documentazione prodotta esprimendo un parere in merito;
4. a seguito di parere negativo, la Commissione può essere riconvocata per un ulteriore verifica della documentazione, rivista e modificata secondo le indicazioni della Commissione;
5. il parere favorevole può essere rilasciato anche con prescrizioni che devono essere ottemperate dall'organizzatore della manifestazione;
6.per le manifestazioni con CAPIENZA AL DI SOTTO DELLE 200 PERSONE in seguito al parere favorevole della commissione di vigilanza e alla conclusione dell'allestimento delle strutture è sufficiente produrre la seguente documentazione:
- certificazione da parte di un professionista (iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84 che attesti la presenza dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione dell'organizzatore della manifestazione per le procedure inerenti gli aspetti della gestione della sicurezza;
7. per le manifestazioni CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE la Commissione di vigilanza effettua dopo l'allestimento delle opere un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui al n. 1.