Descrizione
La realizzazione degli interventi sui beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del D.lgs. n. 42/2004 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146 del D.lgs. n. 42/2004, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla vigente normativa.
Sono esclusi dall’obbligo di acquisizione di previa autorizzazione paesaggistica:
- gli interventi elencati all’art. 149 del D.lgs. n. 42/2004;
- gli interventi elencati all’art. 3 dell’allegato tecnico all’Accordo Regione/MIBAC del 22 ottobre 2009;
- gli interventi di cui all'Allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;
- taluni interventi specificamente indicati nelle disposizioni del Piano paesaggistico regionale approvato con D.P.Reg. 0111/Pres. del 24 aprile 2018.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati ai sensi dell’articolo 134 del D.lgs. n. 42/2004, presentano alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi.